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Art. 13 - Ravvedimento
[1] La
sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo
nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno
dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella
prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa
viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
[2] Il
pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno.
[3] Quando la liquidazione deve essere
eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei
pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione.
[4] Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano
un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della
sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore.
[5] Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
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