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Ravvedimento
1. Nel nuovo ordinamento sanzionatorio
tributario, in vigore dal 1° aprile 1998, l'istituto del ravvedimento ha trovato
una sua sistemazione organica e una disciplina tendenzialmente unitaria nei
riguardi di tutti i tributi, grazie all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 che, per
un verso, ha generalizzato la portata delle disposizioni già presenti nel campo
dell'IVA (art. 48 del D.P.R. n. 633/1972) e delle imposte sui redditi (artt. 9 e
54 del D.P.R. n. 600/1973) ma, per altro verso, ha apportato in materia novità
di non poco conto.
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere
all'autore (o agli autori) ed ai soggetti solidamente obbligati di rimediare
spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti
dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di
una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste o, addirittura,
in taluni casi, della non applicazione delle sanzioni stesse, con possibili
riflessi positivi anche agli effetti penali.
La norma ha mantenuto il
principio secondo cui il ravvedimento non è consentito una volta che siano
iniziati controlli fiscali nei confronti del contribuente. Tale limitazione
serve, ovviamente, a preservare l'efficacia dissuasiva dei controlli stessi, a
evitare cioè che il trasgressore persista nella sua posizione di illegalità, con
la riserva mentale di rimuovere gli effetti di tale comportamento solo una volta
scoperto.
In particolare, dispone la citata norma che la facoltà di
ravvedimento è preclusa:
- dalla già avvenuta constatazione della
violazione;
- dall'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
-
dall'inizio di altre attività amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale
conoscenza.
La prima categoria di preclusioni non comporta particolari
problemi applicativi. Occorre solo precisare che le constatazioni cui allude la
norma sono chiaramente quelle "esterne" o, comunque, già portate a conoscenza
degli interessati. Pertanto, il ravvedimento deve intendersi consentito in
ordine a quelle violazioni già constatate dall'Ufficio o ente impositore ma non
ancora formalmente portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della
violazione o dei soggetti solidamente responsabili.
Relativamente alla
seconda categoria di cause ostative, il principale riferimento normativo è
costituito dall'art. 52 della legge sull'IVA, richiamato in maniera espressa o
implicita in altri settori tributari (imposte sui redditi, imposta di registro,
sulle successioni, ecc.). Al riguardo si ritiene di dovere chiarire che qualora
l'accesso, l'ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d'imposta, il
ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d'imposta
diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la
possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso
da quello oggetto di verifica.
Per quanto concerne, poi, l'inizio di
"altre attività amministrative di accertamento", la norma ha inteso riferirsi,
in via principale, alla notifica di "inviti", "richieste", "questionari", ecc.
di cui agli artt. 51, comma secondo del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n.
600/1973. Da notare che, secondo la previgente normativa, l'avvenuta notifica di
tali atti, non costituiva intervento preclusivo del ravvedimento nel campo
dell'IVA, diversamente da quanto accadeva nel settore delle imposte sui redditi.
Tale disparità tra i due sistemi è ora venuta meno.
Ancora, va chiarito
che l'esistenza di cause ostative va riferita, per espressa previsione
normativa, non solo all'autore della violazione ma anche "ai soggetti
solidamente obbligati" al pagamento della sanzione. Così esemplificando,
l'inizio di una verifica nei confronti di una società impedisce ogni possibilità
di ravvedimento anche alla persona fisica che, agendo per conto della società,
abbia commesso la violazione. Ciò, peraltro, non significa che, una volta
constatata la violazione obiettivamente considerata, la via del ravvedimento sia
preclusa nei confronti di tutti i soggetti che vi possono essere implicati. La
legge, infatti, limita l'effetto estensivo della preclusione solo ai soggetti
obbligati in solido. Deve ritenersi, quindi, che la già avvenuta constatazione
di una violazione in materia di IVA nei confronti del cedente non pregiudichi la
possibilità di regolarizzazione del cessionario (altro soggetto coinvolto
nell'infrazione ma non responsabile in solido) prima della formale constatazione
o dell'inizio della verifica nei riguardi di quest'ultimo.
Da ultimo, va
osservato che la norma fa espresso riferimento al carattere "amministrativo"
dell'attività tendente all'accertamento dell'infrazione. Non costituisce,
pertanto, impedimento alla regolarizzazione l'avvio di indagini di natura penale
(ispezioni, perquisizioni, sequestri, avvisi di garanzia, ecc.) dalle quali può
eventualmente risultare notizia di una violazione tributaria. Sul punto, vigente
il precedente regime, si registravano opinioni contrastanti sia in dottrina che
in giurisprudenza (nel senso che tali atti non sono ostativi del ravvedimento,
cfr. Cass., Sez. III, 13 gennaio 1996, n. 4140).
2. Dal testo dell'art.
13 è possibile enucleare almeno tre tipologie di ravvedimento, a seconda che lo
stesso si perfezioni - entro le soglie temporali previste - con la semplice
rimozione formale della violazione commessa o se ai fini della regolarizzazione,
sia anche necessario il pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta,
del tributo dovuto e dei relativi interessi moratori.
Più esattamente, la
prima tipologia è quella prevista dal comma 4 e riguarda gli errori e le
omissioni che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il
ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude l'applicazione delle previste
sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall'omissione o
dall'errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo
dell'obbligo imposto.
Rientrano nella suddetta tipologia tutte le
violazioni formali (particolarmente numerose in certi settori impositivi, come
quello dell'IVA), nonché talune violazioni di natura potenzialmente sostanziale,
a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla
determinazione e sul versamento dell'imposta. Si pensi, nel campo dell'IVA, ad
una fattura afferente un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo
talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta
nella liquidazione periodica di competenza.
La seconda tipologia di
ravvedimento è disciplinata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 13
e, come già detto, fa dipendere il beneficio dal trattamento premiale, oltre che
dalla rimozione formale della violazione anche dal contestuale versamento della
sanzione ridotta, del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo
tributo) calcolati al tasso legale, attualmente del 5 per cento annuo, con
maturazione giorno per giorno. L'entità dell'attenuazione della sanzione è
diversa (un ottavo oppure un sesto della misura minima edittale) in funzione
della natura della violazione e del tempo intercorrente tra la data in cui
l'infrazione è stata commessa e quella in cui interviene il ravvedimento,
all'interno, com'è ovvio, dei limiti temporali fissati dalla norma.
In
particolare, ai sensi della lett. a) del citato comma 1, la sanzione è ridotta
ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione.
Anche se la norma, ai fini del computo dei trenta
giorni, fa espresso riferimento alla data della "commissione" della violazione,
il dies a quo deve in ogni caso identificarsi con quello di scadenza del
termine. Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento eseguito in data
antecedente a quella di scadenza, i trenta giorni per la regolarizzazione (in
questo caso, integrazione del versamento) non decorreranno dall'inesatto
adempimento ma dal giorno di scadenza del termine originario.
Tenuto
conto, poi, che secondo la previsione di carattere generale contenuta nell'art.
13, comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997, "ogni ipotesi di mancato pagamento di un
tributo o di una sua frazione nel termine previsto" è punita con la sanzione del
30 per cento, la misura ridotta cui allude la cennata lett. a) è pari al 3,75
per cento per tutti i tributi.
Riepilogando, perché si perfezioni la
fattispecie di ravvedimento in esame, è necessario che, entro il termine di
trenta giorni (da ritenere essenziale), avvenga il pagamento:
-
dell'imposta o della differenza d'imposta dovuta;
- degli interessi
legali (commisurati sull'imposta) maturati dal giorno in cui il versamento
avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente
eseguito;
- della sanzione pari al 3,75 per cento dell'imposta versata in
ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il
ravvedimento non può operare.
Secondo la disposizione contenuta nella
successiva lett. b), la sanzione è ridotta a un sesto del minimo, se la
regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore.
La locuzione "errori ed
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo"
è talmente ampia da abbracciare tutte le violazioni ipotizzabili, ad esclusione
delle fattispecie ricomprese nella previsione della lett. c) (non di tutte come
si vedrà) e di quelle non dovute ad "errori od omissioni" delle quali si dirà a
parte.
Proprio per il suo carattere tendenzialmente onnicomprensivo la
previsione della lett. b) assorbe quella della precedente lett. a), nel senso
che il soggetto che ha omesso di versare un'imposta alla prescritta scadenza può
rimediare all'inadempimento (effettuando i dovuti pagamenti) entro trenta giorni
dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione ad un
ottavo, ossia al 3,75 per cento, oppure, a propria scelta, entro i più ampi
margini previsti dalla lett. b), usufruendo in tal caso della riduzione della
sanzione ad un sesto, cioè al 5 per cento.
In ogni caso - è bene
ripeterlo - il ravvedimento si perfeziona allorquando siano state eseguite tutte
le incombenze richieste dalla legge. Pertanto se, esemplificando, l'imposta
viene versata entro trenta giorni dalla scadenza ma i relativi interessi o la
sanzione vengono corrisposti entro i termini previsti dalla lettera b), la
riduzione spettante sarà pari a un sesto e non ad un ottavo. Tutto ciò,
sempreché nelle more non vi siano stati interventi preclusivi da parte degli
organi competenti.
A proposito delle due soglie temporali previste dalla
disposizione in esame ("termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione" e "un anno
dall'omissione o dall'errore") si chiarisce che la diversificazione è in
sostanza correlata alla distinzione tra i c.d. "tributi periodici" cui inerisce
un obbligo di dichiarazione che si rinnova appunto periodicamente (ad esempio,
imposte sui redditi, IVA) e i c.d. "tributi istantanei" che tale obbligo non
configurano (ad esempio, imposta di registro, sulle successioni).
Gli
errori e omissioni sanabili ai sensi della lett. b) sono "anche" quelli che
incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Ne consegue che
rientrano nella suddetta previsione "anche" le infrazioni di carattere formale,
già trattate esaminando la prima tipologia di ravvedimento.
Vi rientrano
anche gli omessi versamenti dell'IVA dovuti ad errori materiali o di calcolo
rilevabili dall'Ufficio in sede di controllo della dichiarazione, ai sensi
dell'art. 60, comma sesto del D.P.R. n. 633/1972, nonché quelle violazioni in
materia di imposte sui redditi rilevabili in sede di liquidazione ai sensi degli
artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, già escluse dalla regolarizzazione
in base alla previgente normativa in materia.
Ancora, è da ricomprendere
nel novero delle violazioni suscettibili di regolarizzazione l'ipotesi prevista
dall'art. 70, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972 di utilizzo del plafond oltre
i limiti consentiti, per operazioni d'importazione.
Anche l'integrazione
(in aumento) delle dichiarazioni validamente presentate nei settori dell'IVA e
delle imposte sui redditi costituiscono ipotesi di ravvedimento implicitamente
disciplinate dalla previsione della lett. b).
Al riguardo, per quanto
concerne l'IVA, va ricordato che la possibilità di regolarizzare direttamente
una dichiarazione infedele non era prevista dall'art. 48, primo comma del D.P.R.
n. 633/1972 che, ai fini del ravvedimento, faceva testuale riferimento alle
omissioni e irregolarità "relative ad operazioni imponibili" tra le quali non
potevano essere ricomprese quelle riguardanti la dichiarazione annuale. In
materia di imposte sui redditi, poi, la facoltà di procedere ad integrazione
della dichiarazione era espressamente esclusa per i sostituti d'imposta
dall'art. 9, ottavo comma del D.P.R. n. 600/1973.
Poiché, come si è
detto, la citata lett. b) dell'art. 13 non contiene specificazioni limitative in
tal senso, l'integrazione anche delle suddette dichiarazioni è da ritenere ora
consentita "entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione". Così, per esempio,
una violazione per infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 1997 deve
ritenersi commessa nel 1998, con la presentazione della dichiarazione, e può
quindi essere sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno 1998 (giugno 1999).
Prima di proseguire con l'esame di
altre fattispecie, sembra opportuno ribadire che il termine "contestualmente"
che si rinviene nel comma 2 dell'art. 3 (e che già prima era contenuto nell'art.
48 del D.P.R. n. 633/1972) non deve essere inteso nel senso che tutte le
incombenze previste ai fini del ravvedimento (rimozione formale della violazione
e pagamento delle somme dovute) debbano avvenire nel "medesimo giorno" ma, com'è
logico che sia, entro lo stesso "limite temporale" (trenta giorni, un anno,
ecc.) previsto dalla norma.
Se la violazione consiste nell'omessa
presentazione della dichiarazione, la possibilità del ravvedimento è, in linea
di massima, esercitabile in tempi molto ristretti. La lett. c) dell'art. 13,
infatti, accorda la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo solo se la
dichiarazione viene presentata e i relativi versamenti eseguiti, entro trenta
giorni dalla scadenza.
La previsione della lett. c) è in linea con la
regola stabilita nel settore dell'IVA e delle imposte sui redditi, che
considerano omessa la dichiarazione annuale presentata con un ritardo superiore
a trenta giorni rispetto al termine di scadenza. Per i tributi anzidetti esiste,
pertanto, un solo limite temporale (di trenta giorni appunto) entro il quale
poter regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione.
Si
ritiene, peraltro, che l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal
legislatore debba essere intesa in senso lato e, quindi, comprensivo anche delle
nozioni di "atto" o "denuncia", proprie dell'imposta di registro, o della
"dichiarazione di successione". Inoltre, va rilevato che in ordine a tali
tributi non esiste alcuna disposizione che equipari all'omissione la
presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a trenta giorni. Ne
consegue che, nelle suddette materie, esistono due soglie temporali entro le
quali è possibile regolarizzare l'omissione: quella di trenta giorni stabilita
dalla lett. c), con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, e quella
di un anno prevista dalla lett. b), cui consegue la riduzione ad un sesto del
minimo(*).
La terza tipologia di ravvedimento è quella disciplinata in
maniera specifica dal comma 3 dell'art. 13 e si riferisce ai tributi che, in
linea di massima, non possono essere liquidati dal contribuente (quali, ad
esempio, registro e successioni).
Prevede tale norma che, quando la
liquidazione deve in via istituzionale essere effettuata dall'ufficio (e quindi
il contribuente non è in grado di adempiere alle prescrizioni del comma 2, ossia
di pagare "contestualmente" il tributo dovuto, i relativi interessi e la
sanzione ridotta, non essendo tenuto a quantificarne l'ammontare), il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Più
esattamente, nella suddetta ipotesi il ravvedimento deve necessariamente essere
articolato in due fasi:
- entro i termini indicati nel comma 1 dell'art.
13 (trenta giorni o un anno, a seconda dei casi) e sempreché non sussistano
cause ostative, l'interessato deve procedere alla rimozione formale
dell'inadempimento, provvedendo, per esempio, a produrre l'atto o la denuncia
per la registrazione o a presentare la dichiarazione di successione;
-
successivamente, l'Ufficio provvederà a notificare alla parte apposito avviso
contenente la liquidazione dell'imposta dovuta, degli interessi legali maturati
fino al giorno in cui è stato rimosso l'inadempimento, e della sanzione nella
misura ridotta. Tale atto deve contenere l'avvertenza che viene notificato al
preciso scopo di rendere possibile il perfezionamento del
ravvedimento.
E' il caso di precisare che un eventuale mancato pagamento
nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e consente
all'ufficio di applicare la sanzione nella misura intera.
Invece della
particolare procedura ora illustrata, deve essere seguita quella ordinaria (con
pagamento contestuale delle somme dovute) quando, pur nell'ambito di tali
tributi, si tratta di regolarizzare infrazioni di natura formale e non vi sia
quindi alcuna imposta da liquidare ovvero infrazioni relative ad un'imposta già
liquidata (es. tardività di pagamento).
3. Come risulta da quanto finora
esposto, l'ambito applicativo del ravvedimento è stato dal nuovo ordinamento
sanzionatorio ampliato a tal punto da riguardare tendenzialmente la totalità
delle violazioni tributarie.
Tuttavia, dal tenore letterale della
disposizione contenuta nel comma 1, lett. b) dell'art. 13 è individuabile una
implicita ma chiara limitazione all'esercizio della facoltà di cui
trattasi.
Si ritiene, infatti, che l'espresso riferimento di tale norma
alla "regolarizzazione degli errori e delle omissioni" si traduca
inevitabilmente in una preclusione, circa la possibilità di ravvedimento, nei
confronti di quei comportamenti antigiuridici che non abbiano origine da un
errore o da un'omissione.
Tipico è il caso delle fatture per operazioni
inesistenti, che assume rilevanza sia nel campo dell'IVA che in quello delle
imposte sui redditi. Com'è noto, il problema dell'applicabilità del ravvedimento
anche alla suddetta ipotesi era stato risolto, sotto il previgente regime, in
senso favorevole dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. sentenza 24 luglio
1995, n. 2215) senza, però, che al riguardo fosse possibile intravedere un
principio giurisprudenziale consolidato. A opposte conclusioni si deve, invece,
pervenire sulla base della nuova norma, non potendosi ovviamente sostenere che
sia stato commesso un semplice "errore", o tanto meno una "omissione", da parte
di chi abbia emesso o utilizzato una fattura a fronte di un'operazione
inesistente.
Le stesse considerazioni valgono, com'è ovvio, per altre
fattispecie di violazioni caratterizzate da condotte fraudolente.
4. Si è
detto che il principale effetto giuridico che trae origine dal ravvedimento
consiste nella riduzione (o addirittura nella non applicazione) della sanzione
amministrativa relativa all'inadempimento regolarizzato. Al riguardo, non appare
superfluo chiarire che, ai fini del ravvedimento, le singole violazioni non
possono essere cumulate giuridicamente secondo le regole sul concorso di
violazioni e sulla continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per
l'assorbente rilievo che le disposizioni contenute nello stesso possono essere
applicate solo dagli Uffici o enti impositori, in sede di irrogazione di
sanzioni.
Un altro effetto è che la violazione regolarizzata non può
essere considerata "precedente della stessa indole" ai fini della recidiva
prevista dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 né può costituire
presupposto per l'applicazione di sanzioni accessorie.
5. Rimane da dire
in ordine agli effetti che il ravvedimento produce sul piano
penale.
Com'è noto, secondo il previgente regime, i benefici derivanti
dall'utilizzo dello strumento del ravvedimento non erano limitati all'ambito
amministrativo ma si estendevano anche al profilo penale. E invero, considerato
che numerose violazioni amministrative costituiscono fattispecie penalmente
perseguibili, l'art. 14, comma 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, aveva
collegato alla regolarizzazione amministrativa in materia di IVA e di imposte
sui redditi una specifica causa di esclusione della punibilità, limitata
tuttavia ai reati previsti dal D.L. n. 429/1982, convertito nella legge n.
516/1982. Successivamente, nel settore dell'IVA, l'art. 1, comma 3 del D.L. n.
330/1994, convertito nella legge n. 473/1994, nel riformulare l'intero primo
comma dell'art. 48 del D.P.R. n. 633/1972, aveva ampliato l'ambito operativo
della causa di esclusione della punibilità estendendolo ai reati previsti da
"altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto".
Ora, l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nulla dice circa gli
eventuali effetti penali del ravvedimento. Ciò, peraltro, non significa che tali
effetti siano oggi venuti meno.
Si deve tenere conto, infatti, che la
delega contenuta nell'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha
riguardato esclusivamente la revisione organica e il completamento della
disciplina del sistema sanzionatorio tributario "non penale". Pertanto, la
riscontrata mancanza nell'art. 13 di previsioni in merito agli effetti penali
del ravvedimento non può essere intesa come manifestazione di una contraria
volontà legislativa ma semplicemente come avvenuto rispetto dei limiti imposti
dalla legge delega.
Ne consegue che, nei limiti delle integrazioni e
delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del più volte citato art. 13, devono
tuttora ritenersi operanti le cause di non punibilità stabilite dalle previgenti
richiamate norme.
A tali fini non può assumere rilevanza il fatto che
l'art. 48 (a differenza dell'art. 14, comma 5 della legge n. 408/1990) sia stato
espressamente abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 471/1997. Per non sconfinare
nell'eccesso di delega, infatti, tale abrogazione non può riguardare le
disposizioni aventi riflessi penali, contenute nel menzionato art.
48.
(*) Per le violazioni commesse dall’11/5/2000 la
misura è elevata a 1/5 del minimo ( D.Lgs. 99/2000)
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